ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ITALIA NIGHT AND DAY
STATUTO
ART. 1) COSTITUZIONE
L’ Associazione di Promozione Sociale “ Italia Night and Day” legalmente costituita il 24 Luglio 2014, Atto Costitutivo e Statuto registrato a Locri presso l’ Agenzia delle Entrate il 24 Luglio 2014 al N 1101, serie 3a. In quanto il presente Statuto viene modificato per l’ adeguamento obbligatorio al d.lgs. n. 117/2017 il quale si chiede la registrazione in esenzione ai sensi dell’art. 82, commi 3 e 5 del d.lgs. n. 117/2017.
ART. 2) SEDE LEGALE
ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4) FINALITA’
L’Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’associazione esercita le proprie attività di interesse generale nell’ambito di quelle previste dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs N. 117/2017. In particolare:
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
SOCI-VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO
ART. 5) VOLONTARI
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.
L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 6) LAVORO RETRIBUITO
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.
ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
– soci ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota sociale annuale stabilita da Consiglio Direttivo che deve essere versata al momento dell’avvenuta iscrizione e comunque entro il 31/12 di ogni anno ed è causa della esclusione da socio; sono considerati soci ordinari sia i vecchi che i nuovi soci.
– soci onorari: le persone che abbiano costituito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla crescita dell’Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote sociali annuali e hanno diritto di voto solo se pagano le quote sociali annuali;
I soci accettano senza riserve le quote statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
L’ammissione a socio ordinario è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo (vedi succ. art 9) ed efficace a tutti gli effetti dal momento di tale accoglimento.
ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi (regola valida solo per i nuovi iscritti) possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.
La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’associazione stessa aderisce.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
– Richiamo, Diffida, Espulsione dall’associazione.
ART. 9) MODALITA’ AMMISSIONE SOCIO
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- sottoscrivere l’informativa relativa alla privacy e consenso al trattamento dei dati ed autorizzazione all’uso delle immagini (sia nel caso di consenso che in quello di diniego).
E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
L’iscrizione decorrerà dal momento dell’avvenuta comunicazione all’interessato con relativa iscrizione nel libro degli associati.
ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA
I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione/espulsione.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 15 giorni dalla scadenza. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.
I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario ed il Tesoriere
- IL Presidente Onorario;
- Organo di controllo (solo se obbligatorio per legge al superamento limiti ex art. 30, D. Lgs, n. 117/2017 o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei Soci Come Collegio dei Revisori o Revisore unico).
- Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)
ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017
All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
- discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell’associazione
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi mano, lettera, e-mail, fax, piattaforme social), contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’adunanza, ed almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di controllo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età presente . I n assenza di un componente del Consiglio Direttivo l’Assemblea è presieduta da un Socio indicato dai presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. In caso di assenza di quest’ultimo, l’Assemblea nomina un segretario provvisorio. Nel verbale della seduta devono essere inserite, su richiesta dei Soci , le loro dichiarazioni.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
ART. 15) VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI
Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.
L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31 del presente statuto.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria hanno entrambe le stesse modalità di convocazione.
ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile.
ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, all’elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni, è composto da non meno di tre a un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea fra i soci e nel proprio ambito nomina il Presidente, due Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incarichi e resta in carica per quattro anni .
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo :
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei soci (salvo ricorso dell’interessato all’assemblea dei soci);
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- propone la nomina dl Presidente Onorario all’Assemblea dei Soci
ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
ART. 21) PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA LEGALE
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 22) IL PRESIDENTE ONORARIO
- è nominato dall’assemblea dei soci (su proposta del Consiglio Direttivo) per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’associazione;
- può partecipare ai Consigli Direttivi, senza diritto di voto;
- possono essere affidati dal Consiglio Direttivo, incarichi di rappresentanza e/o di eventuali contatti con altre personalità, enti e associazioni.
ART.23) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 24) L’ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo: – vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; – esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro; – esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L’Organo di controllo, dura in carica quattro anni ed i relativi membri sono rieleggibili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli art. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017
ART. 25) IL COLLEGIO DI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri (facoltativo), è eletto dall’Assemblea dei Soci e composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento e dura in carica quattro anni.
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro i membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra soci su argomenti di carattere associativo e controversie varie.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 26) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali
ART. 27) INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
ART. 28) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI
Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:
Libro degli associati
Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo
Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.
I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.
ART. 29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, regolarmente approvato dall’Assemblea dei Soci, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti.
Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 30) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
31) SOCI JUNIOR
- Può essere costituita la Sezione Soci Junior quale valido strumento di Cittadinanza Attiva.
- Possono essere iscritti alla Sezione Soci Junior le ragazze ed i ragazzi di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti.
- L’iscrizione alla Sezione Soci Junior è gratuita.
- La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con la controfirma di uno dei genitori o da chi eserciti la patria potestà.
- E’ demandato al Consiglio Direttivo la disciplina specifica anche attraverso un eventuale regolamento interno in materia di Soci Junior.
32) COMPAGNIA TEATRALE
- L’ Associazione Italia Night and Day al fine di conservare e promuovere la tradizione del teatro popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un’attività culturale che ha il merito di svolgere anche una funzione pubblica per la cultura della comunità, potrà costituire la Sezione Compagnia Teatrale.
- La Sezione Compagnia Teatrale ha fra i suoi scopi la progettazione e la realizzazione di un laboratorio teatrale, finalizzato alla rappresentazione di spettacoli, strutturato in due corsi suddivisi per fasce d’età, il primo per i Soci minorenni, dedicato a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti, il secondo dedicata ai Soci che hanno compiuto la maggiore età..
- La partecipazione alla Sezione della Compagnia Teatrale è riservata ai Soci dell’ Associazione di Promozione Sociale Italia Night and Day di Bovalino
- La domanda di partecipazione alla Sezione Compagnia Teatrale deve essere presentata al Consiglio Direttivo, per i minori di anni 18 è necessaria la controfirma di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
- La partecipazione alla Sezione Compagnia Teatrale è gratuita.
- E’ demandato al Consiglio Direttivo dell’ Associazione di dare un nome e anche una disciplina specifica anche attraverso un regolamento interno in materia di Compagnia Teatrale.
ART. 34) LO SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
ART. 35) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45,comma 1,del citato D.Lgs.117/2017.
36) AMMINISTRAZIONE
- Le entrate e le uscite finanziarie e tutti i fondi comunque di competenza, oppure occorrenti per l’attività dell’Associazione, devono essere gestiti tramite conti correnti bancari o postali, scelti dal Consiglio Direttivo.
- Tutti i conti correnti sono intestati all’Associazione.
- Tutti i mandati di pagamento (ivi compresi assegni tratti su i conti/correnti) devono essere firmati congiuntamente dal Tesoriere e dal Presidente.
- L’esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- La gestione sociale deve essere deliberata dall’Assemblea dei Soci attraverso un apposito bilancio annuale di previsione.
37) VIGILANZA E CONTROLLI
L’Associazione può essere sottoposta alla vigilanza ed al controllo di legittimità da parte del Settore Turismo della Città Metropolitana di Reggio Calabria ho da altri Enti facente parte dello stesso settore in cui l’ Associazione ha le proprie sedi: come tale l’ Associazione ha l’obbligo di trasmettere con immediatezza, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dall’adozione, tutte le deliberazioni assembleari e tutte le deliberazioni consiliari riguardanti la modifica degli organi sociali ed i provvedimenti a carico dei singoli soci.
L’Associazione inoltre ha l’obbligo di agevolare l’ Ente nell’esercizio dell’azione ispettiva da parte dei competenti uffici nelle azioni di controllo degli atti gestionali e di verifica della persistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo provinciale, regionale, o simili.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 38) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE
- L’ Associazione ha l’obbligo di comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno alla Città Metropolitana di Reggio Calabria ho da altri Enti facente parte dello stesso settore in cui l’ Associazione ha le proprie sedi, il numero dei Soci iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
- L’ associazione, inoltre, dovrà trasmettere al Settore Turismo della Città Metropolitana di Reggio Calabria ho da altri Enti facente parte dello stesso settore in cui l’ Associazione ha le proprie sedi, di volta in volta, i verbali dell’Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statutari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardano l’eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statutarie.
- L’ Associazione Italia Night and Day è obbligata al rispetto delle vari Leggi Regionali in questo caso della Calabria n. 8/2008 e successive modifiche.
- L’inadempimento agli obblighi di cui agli articoli precedenti costituisce grave irregolarità e violazione degli obblighi statutari e comporta inoltre la cancellazione dall’Albo delle associazioni
- Il presente Statuto è conforme alle Leggi nazionali: 266/91, 398/91, 383/2000; al D.Lgs. 460/97, alle Leggi Regionali 16/1985 e 08/2008 e s.m. ed al Regolamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria del 2011;
- Il presente Statuto, viene approvato dall’Assemblea dei Soci tenutasi a Bovalino in via Oliveto 3, il 29 – 10 -2020 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
8. Per la procedura di registrazione dello Statuto presso l’Agenzia delle Entrate, se redatto con scrittura privata, viene delegato il Presidente.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
Bovalino, 29-10-2020